LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 15-12-2000
REGIONE PUGLIA

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 149
del 15 dicembre 2000
SUPPLEMENTO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione)
1.             La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti 
dall’articolo 56 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti 
locali ai sensi dei successivi articoli 4, 6 e 7. In particolare  la 
Regione esercita  le seguenti funzioni:
a) concorso alla elaborazione delle politiche nazionali di settore 
mediante l’intesa con lo Stato e le altre Regioni;
b) attuazione, nelle materie di propria competenza, delle norme 
comunitarie direttamente applicabili;
c) definizione delle linee generali di assetto del territorio 
regionale;
d) formazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e 
varianti e controllo di conformità ai piani territoriali regionali dei 
piani regolatori comunali;
e) formazione del piano territoriale paesistico regionale e relative 
varianti;
f) verifica della compatibilità dei piani territoriali di 
coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di 
assetto del territorio regionale di cui alla lettera b), nonché con 
gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;
g) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli 
esistenti secondo le procedure del d.lgs 490/1999;
h) coordinamento dei sistemi informativi territoriali;
i) nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli 
strumenti urbanistici generali comunali;
j) repressione di opere abusive;
k) poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali 
nell’esercizio delle funzioni e compiti loro devoluti dalla presente 
legge ovvero dalla legislazione vigente in materia di pianificazione 
territoriale;
l) individuazione delle zone sismiche in armonia con le competenze 
statali;
m) redazione, attraverso i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo 
industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo 
industriale;
n) approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia 
abitativa convenzionata;
o) produzione e gestione delle cartografie regionali nonché 
definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la 
produzione cartografica degli enti locali, anche mediante 
utilizzazione dei supporti informatici di cui alla lettera h);
p) annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che 
autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti 
urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero 
costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;
q) designazione dei rappresentanti regionali, nominati dalla Giunta 
regionale, in seno alle Commissioni provinciali per la determinazione 
del valore agricolo medio;
r) definizione degli importi massimi e minimi degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione dei 
nuovi edifici;
s) elaborazione degli indirizzi regionali per il recupero edilizio, 
urbanistico e ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e 
predisposizione dei programmi di intervento e opere finalizzati al 
recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente 
interessate dall'abusivismo;
t) determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle 
barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei Comuni e 
ripartizione dei contributi fra i Comuni interessati;
u) individuazione dei Comuni tenuti alla realizzazione del programma 
urbano dei parcheggi;
v) individuazione delle bellezze naturali, di concerto con i Comuni 
interessati, nel rispetto delle linee fondamentali di cui all’articolo 
52 del d. lgs. 112/1998 e secondo le procedure del d.lgs. 490/99;
w) rilascio degli atti di assenso relativi agli interventi sui beni 
soggetti a vincolo paesaggistico, nonché alle concessioni o 
autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte allo 
stesso vincolo. Restano in vigore le deleghe già concesse. 
2.             Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge,  la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, 
approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per 
le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei 
confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni 
delegate.
3.             La Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di 
approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di 
competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono 
ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.             All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1995, n. 
8, sono soppresse le parole “fino all’entrata in vigore del piano 
urbanistico territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e beni 
ambientali”.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale PUGLIA Numero 8 del 1995 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 56

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 490 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 52

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ARTICOLO 7

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale PUGLIA Numero 14 del 2001 Articolo 28

(Funzioni dei Comuni in materia urbanistica)
1.             Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed 
edilizia e in particolare: 
a) l'adozione del regolamento edilizio;
b) la formazione dei comparti edificatori; 
c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;
d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione 
dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico 
generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di 
attuazione;
e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché l'adozione 
dei provvedimenti  repressivi;
f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;
g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione 
nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla 
Regione;
i) la conservazione, l'utilizzazione, l'aggiornamento degli atti del 
catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli 
estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
65, comma 1, lettera h), del d. lgs.112/1998;
j) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
k) la rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili 
gravanti sugli immobili;
l) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di 
aviosuperfici e campi di volo per aeromobili;
m) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione 
fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico 
generale o di sue varianti.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 65

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