TITOLO I
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione) 1. La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall’articolo 56 del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi dei successivi articoli 4, 6 e 7. In particolare la Regione esercita le seguenti funzioni: a) concorso alla elaborazione delle politiche nazionali di settore mediante l’intesa con lo Stato e le altre Regioni; b) attuazione, nelle materie di propria competenza, delle norme comunitarie direttamente applicabili; c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale; d) formazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci e varianti e controllo di conformità ai piani territoriali regionali dei piani regolatori comunali; e) formazione del piano territoriale paesistico regionale e relative varianti; f) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui alla lettera b), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali; g) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti secondo le procedure del d.lgs 490/1999; h) coordinamento dei sistemi informativi territoriali; i) nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali; j) repressione di opere abusive; k) poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti loro devoluti dalla presente legge ovvero dalla legislazione vigente in materia di pianificazione territoriale; l) individuazione delle zone sismiche in armonia con le competenze statali; m) redazione, attraverso i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; n) approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata; o) produzione e gestione delle cartografie regionali nonché definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali, anche mediante utilizzazione dei supporti informatici di cui alla lettera h); p) annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero costituiscono violazione delle prescrizioni o delle norme stesse; q) designazione dei rappresentanti regionali, nominati dalla Giunta regionale, in seno alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio; r) definizione degli importi massimi e minimi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione dei nuovi edifici; s) elaborazione degli indirizzi regionali per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e predisposizione dei programmi di intervento e opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo; t) determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei Comuni e ripartizione dei contributi fra i Comuni interessati; u) individuazione dei Comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi; v) individuazione delle bellezze naturali, di concerto con i Comuni interessati, nel rispetto delle linee fondamentali di cui all’articolo 52 del d. lgs. 112/1998 e secondo le procedure del d.lgs. 490/99; w) rilascio degli atti di assenso relativi agli interventi sui beni soggetti a vincolo paesaggistico, nonché alle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte allo stesso vincolo. Restano in vigore le deleghe già concesse. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate. 3. La Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono soppresse le parole “fino all’entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e beni ambientali”.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale PUGLIA Numero 8 del 1995 Articolo 1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 56
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 490 del 1999
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 112 del 1998 Articolo 52
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